Scuola Media di Preglia di Crevoladossola, Classi 3^ A, 3^ B, 2^ B
LEGGI E STATUTI
ORDINAMENTO GIURIDICO
Gli Statuti del 1487 e gli Statuti aggiunti del 1493 probabilmente codificarono antiche consuetudini che da tempo regolavano la vita della valle che, tramandate oralmente, furono poi trascritte in tedesco nel “Talbuch”, il “ Libro della Valle”.
Al vertice della gerarchia della repubblica formazzina c’era l’Ammano eletto ogni anno all’inizio di maggio dall’assemblea dei capi famiglia che si svolgeva a Ponte; egli era il primo cittadino della valle e presidente del tribunale, aveva il potere legislativo, amministrativo e di bassa giurisdizione. Nell’esercizio del potere giudiziario l’Ammano era assistito da 11 Deputati eletti da tutti i capi famiglia della valle garantendo così il principio della collegialità e di partecipazione popolare nell’amministrazione della giustizia con una sorta di piccolo Parlamento. Tra i Deputati veniva designato un Console in ogni frazione, in rappresentanza dell’Ammano.
Al Duca di Milano venivano quindi comunicati i nominativi degli eletti le cui cariche diventavano effettive solo dopo la sua approvazione.
L’Ammano doveva far rispettare le leggi, doveva mostrarsi intransigente verso i trasgressori e incorruttibile; egli era in Valle la massima autorità e per questo era amato e rispettato; ogni offesa alla sua persona era punita con una multa.
Egli era anche e soprattutto Giudice, a lui si ricorreva per tutte le cause, tranne che per le cause penali più gravi, come gli omicidi che erano di competenza del Commissario della Corte di Mattarella, a Domodossola e a cui si poteva anche ricorrere in appello contro le sentenze emesse dall’Ammano.
Le sentenze erano dapprima emesse oralmente, poi si giunse ad affiggere all’albo comunale o alla porta della Chiesa Parrocchiale una”grida”.
Altri incarichi concessi dagli Statuti sono quelli di Estimatori addetti a valutare i beni mobili e immobili, essi erano dei tecnici consultati soprattutto durante le cause per stabilire per esempio a quanto ammontavano i beni di un debitore; erano previsti poi i Campari che dovevano sorvegliare le proprietà comunali e private e le Guardie che erano assoldate solo nei momenti di pericolo.
I “vicini”, ossia gli antichi abitanti del paese e i loro diretti discendenti, godevano dei diritti relativi al possesso di una quota di terre boschive e pascolative di proprietà comune, nonché del diritto di prendere parte all’assemblea popolare contribuendo così alle più importanti scelte della vita comunitaria.
ORDINAMENTO FONDIARIO
Negli Statuti si sancisce una particolare situazione fondiaria in cui la proprietà risulta divisa in Proprietà privata e Proprietà comune.
La Proprietà privata era quella di pieno, assoluto uso e godimento del padrone ma con una precisa delimitazione di tempo in quanto prati e campi privati dovevano essere recintati dal 1° aprile al 29 settembre, ma oltre questa data, e cioè nel periodo invernale, la proprietà si apriva all’ ”Islac”, cioè si rendeva disponibile per il pascolo libero di tutti gli armenti.
La Proprietà comunale dei boschi e dei pascoli è da intendere come proprietà in comune dei formazzini: l’individuo della comunità poteva godere di queste terre in comune in modo proporzionale all’estensione della sua proprietà privata a fondovalle.
In base a questa infatti veniva stabilito il numero di capi di bestiame che potevano essere portati al pascolo nelle terre comuni o la quantità di piante da tagliare nei boschi.
La misurazione della proprietà privata di fondovalle inizialmente si fece sulla base di quantità di fieno ammassata nei fienili poi, per evitare i frequenti imbrogli si passò alla misurazione delle terre e si suddivisero i diritti di alpeggio in proporzione ad esse.
Il diritto di pascolo era documentato da una tessera, ”Tassle”, una tavoletta di legno lunga 15-20 centimetri che riportava la quota, ossia il numero di capi da condurre al pascolo. Quando la proprietà di un podere a fondovalle si allargava, si accrescevano le quote e nuove tacche venivano incise nella tavoletta che generalmente aveva anche lo stemma della famiglia, presente anche sugli attrezzi da lavoro e sulle suppellettili della casa.
Oggi, in seguito ad una sentenza del 1930 scaturita da una causa tra il Comune di Formazza e il Consorzio dei proprietari dei boschi, le proprietà sono state diversamente redistribuite e le vecchie terre in comune, denominate “Consorzi”, sono state per due terzi assegnate alle frazioni del Comune. Un terzo di quelle terre è diventato una proprietà privata ma indivisa.
Le terre in comune degli alpeggi sono invece rimaste intatte, nella forma di proprietà in comune, indivisa, per quote disuguali.
Gli statuti comunali del 1486 e del 1493
Probabilmente, gli statuti di Val Formazza hanno un punto in comune con la Svizzera; infatti, nell’archivio Zurighese sono conservati i codici base della valle. Inizialmente, gli statuti erano orali; poi, furono scritti nella lingua curiale tedesca; infine, furono tradotti in latino per essere approvati dai Duchi di Milano.
Riportiamo qui di seguito alcuni esempi delle pene comminate ai rei:
Diritto penale
“ NESSUNA MISERICORDIA PER I DELINQUENTI! “. Questo il principio di molte norme contenute negli statuti. Le pene comminate erano severissime: si andava dal pagamento doppio del maltolto, al taglio di mani anche per furti non aggravati.
Se un uomo commetteva un omicidio, pagava anch’esso con la vita.
Diritto civile
Quando un cittadino non pagava il “ banno “ (tassa sulla casa) consoli e credenzieri erano autorizzati a prendere alcuni dei suoi beni.
“ Vicini “ e “ Non vicini “
Per vicini si intendevano i vecchi abitanti del paese, i quali avevano maggior diritti, mentre i non vicini erano i nuovi arrivati e gli estranei e, come prevedibile, avevano ben pochi diritti; anzi, spesso dovevano pagare tasse particolari anche solo per il passaggio sul territorio formazzino.
Statuti del monte di Salecchio.
- Di quelli che fanno pace e confessano il delitto: Se una persona, dopo aver commesso un delitto, si pentiva e poteva provarlo, gli veniva ridotta di un terzo la pena.
- Delle ingiurie e dei bestemmiatori contro dio: Se una persona insultava dio o un santo, veniva punito pagando 6 lire imperiali: 3 andavano alla chiesa di san Pietro, il resto al Vicario.
- Del giuramento falso: Se una persona giurava il falso, pagava 25 lire imperiali, allora un’enormità.
- Come devono essere governate e trattate le bestie : È stato stabilito che le bestie non potevano pascolare nelle loro alpi prima della festa di San Giovanni; mentre non potevano tornare a valle prima della festa di Santa Maria.
- Che la donna ereditiera non prenda marito fuori dalla montagna e uomini di Salecchio: Nessuna donna ereditiera poteva maritarsi con un forestiero.
Dernière mise à jour: 01/07/2018 ore 13:34:10